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ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL PACKAGING

La presente pagina ha lo scopo di fornire indicazioni ai consumatori per l'ottimale  gestione dei rifiuti di imballaggio, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il  recupero ed il riciclaggio, nonché di dare una corretta informazione sulla loro  destinazione finale.

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Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente  etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle  determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il  recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle  destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della  identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base  della decisione 97/129/CE della Commissione.

Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi  dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al  prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio. 

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